Clikkando sul titolo verrete collegati al sito INPS dove potete scaricare un utile mini guida ai diritti dei disabili e di chi si occupa di loro (genitori, coniugi ecc..)
Dal sito dell'Inps si possono inoltre scaricare tutti i moduli per le varie richieste di prolungamento congedi, assegni familiari ecc..
- congedo straordinario: Per l'assistenza di persone con handicap grave, la legge prevede un congedo straordinario indennizzato. Durata massima di due anni. Possono usufruirne entrambi i genitori in modo alterno.
- congedo parentale: prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi per figli disabili, permessi per lavoratori disabili.
comepuo fare un disabile ad ottenre il posto auto pivato in un condominio
RispondiEliminaScusa se arrivo solo ora a leggere il tuo commento.. so che per i posti pubblici c'è un rapporto da rispettare x quanto riguarda i nr dei parcheggi dei disabili. All'interno di un condominio intendi un parcheggio privato quindi?
RispondiEliminaConsiglio di leggere il DM 236/89 e successive circolari esplicative:
RispondiEliminaIl DM 236/1989 prevede al punto 8.2.3.:
"Nelle aree di parcheggio (nelle circolari si impone sia pubblico che privato) devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili."
Questo significa che se si sono 50 parcheggi, uno deve essere riservato ai disabili e 49 agli altri utenti.
Se i parcheggi sono 30, uno deve essere riservato ai disabili e 29 agli altri.
Se i parcheggi sono 80, due devono essere riservati ai disabili e 78 agli altri.
Se i parcheggi sono 100, due devono essere riservati ai disabili e 98 agli altri.
E così via.
Detto ciò, bisogna anche precisare che se i parcheggi condominiali sono pertinenziali - cioè se ogni parcheggio corrisponde ad un appartamento - questa regola non è applicabile. Se invece si tratta di un'area di parcheggio libera, si applica la norma indicata.
La norma citata si applica agli edifici di nuova costruzione.
Art.1:
Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.),
Perciò se il condominio è stato costruito prima di giugno 1989, la norma non è applicabile
*** questo è quello che ho trovato al volo sul web.. consiglio di fare una chiamatina al comando di polizia municipale