In attesa del testo definitivo, cerchiamo di capire in che modo la Legge di stabilità potrà incidere economicamente sul cittadino con disabilità
(...)
DETRAIBILITA' E DEDUCIBILITA'- Tra i provvedimenti contenuti nella bozza, anche la possibilità di rivedere le misure per limitare le agevolazioni fiscali (deduzioni e detrazioni) che riguardando tassazione Irpef e Iva. In particolare, per le spese deducibili si fissa una franchigia di 250 euro. Questo significa che solo se si spende dai 250 euro in su si potranno dedurre quelle spese dal reddito complessivo. (Tra le spese deducibili rientrano anche quelle per assistenza specifica a persone disabili gravi). Sul fronte delle detrazioni (possibilità di sottrarre dall'imposta una parte di spesa sostenuta), si potranno detrarre al massimo 3.000 euro di spese. Queste misure saranno applicate solo nel caso di redditi superiori ai 15.000 euro.
TASSAZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' - Nel comunicato emesso dal Governo, si legge che "si prevede anche l'assoggettabilità ad IRPEF delle pensioni di guerra e di invalidità". Fino a questo momento, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, articolo 34, le pensioni di guerra, pensioni e indennità per ciechi e "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" erano esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (trattasi quindi di pensioni, assegni, indennità agli invalidi civili e contributi per la vita indipendente).
Se la novità fosse confermata, quindi, andrebbe a interessare tutte le provvidenze assistenziali agli invalidi, che diventerebbero soggette a imponibile Irpef. Se questo si realizzasse, la cosa comporterebbe importanti effetti a catena. In primis il fatto che le provvidenze sarebbero conteggiate nel cumulo complessivo dei redditi del contribuente, con la forte possibilità che questo ne comporti il passaggio a fascia di reddito con aliquote da pagare più alte. Es. il titolare di pensione di invalidità più accompagnamento avrebbe un aumento del reddito di 5.880 euro l'anno.
Al tempo stesso, la maggioranza degli invalidi civili verrebbe a non essere più fiscalmente a carico di un familiare (il limite è di 2840,51 euro). Il che significa che le spese sostenute nell'interesse del disabile a carico (es. auto adattata per il suo trasporto) non potrebbero più essere detratte dal familiare.
(leggi qui l'intero articolo)
fonte Handylex:
Il 9 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del
disegno di Legge di Stabilità che ora passa alle Camere per la
discussione, gli emendamenti e l’approvazione finale.
Non disponendo ancora del testo ufficiale (che verrà depositato a
giorni alla Camera) questa prima analisi si basa sulla versione del
disegno di legge sottoposto al Consiglio del Ministri e sulle successive
dichiarazioni di provenienza ministeriale.
Le considerazioni che seguono possono essere quindi passibili di
revisione nel momento in cui i testi ufficiali saranno finalmente
disponibili.
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Revisione delle agevolazioni fiscali
Sempre in ambito fiscale il Governo sembra voler accelerare l’approvazione di misure di contenimento della cosiddetta “erosione fiscale” o “spesa fiscale” (tax expenditures) derivante dalle agevolazioni fiscali.
Cosa sono le agevolazioni fiscali? Sono quell’assieme di benefici che
il Legislatore ha concesso al contribuente in occasione della denuncia
dei redditi (IRPEF) o in occasione di particolari acquisti (IVA
agevolata).
L’intenzione di una profonda revisione delle agevolazioni fiscali è già stata espressa da diversi provvedimenti.
Su questo tema è necessario tornare alle Manovre già approvate a
luglio e a settembre 2011 dal precedente Governo Berlusconi (Leggi 111 e
148).
L’articolo 40 (comma 1 ter) della Legge 111/2011, con l’intento di
recuperare 24 miliardi fra il 2013 e il 2014, prevedeva il taglio
lineare dei «regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale» del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014.
Successivamente la Legge 148 ha anticipato i tempi al 2012 e aumentato la stima del risparmio atteso (40 miliardi in 3 anni).
I «regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale» da
sottoporre al taglio lineare sono elencati in un apposito allegato alla
Legge 111 (allegato C bis). Fra le agevolazioni a rischio di
eliminazione o riduzione si annoverano quelle cui più comunemente
ricorrono i contribuenti: le detrazioni per le spese sanitarie, per gli
interessi sui mutui, per i carichi di famiglia, ma anche le deduzioni
per le spese di assistenza per i non autosufficienti, per gli ausili,
per le protesi e molti altri oneri che, comunque, rimangono in carico al
contribuente e che riducono il reddito che effettivamente rimane a loro
disposizione.
Con la Manovra Salva-Italia del dicembre 2011, il Governo Monti
mantiene la cosiddetta “clausola di salvaguardia” e conserva la
possibilità di intervenire qualora “ entro il 30 settembre 2012
siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed
assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia
sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni
assistenziali (…).”
Nel disegno di Legge di Stabilità il Governo ritorna su quella
“opportunità” riservandosi la possibilità di rivedere i regimi di
agevolazione e indica due ambiti. Il primo è quello di porre un limite
alle spese detraibili e una franchigia su quelle deducibili.
Per le spese deducibili viene fissata una franchigia di 250 euro.
Potranno essere dedotte (cioè sottratte dal reddito complessivo) solo
le spese per la parte eccedente il nuovo limite. Fra spese deducibili
rientrano quelle di assistenza specifica per le persone con grave
disabilità.
Più complessa l’ipotesi sulle detrazioni (cioè la
possibilità di sottrarre dall’imposta dovuta una percentuale della spesa
sostenuta). In questo caso la cifra detraibile massima complessiva per
ciascun contribuente viene fissata a 3000 euro: questo è il massimo di “sconto” di cui può fruire chi presenta la denuncia dei redditi.
Se si assume come riferimento il 19% (percentuale più comune di detrazione) il massimo di spesa detraibile è pari a 15.789 euro annui. Ma se si assume il 36% la spesa di riferimento è molto inferiore.
Un esempio: attualmente chi
acquista e adatta un veicolo destinato ad una persona disabile può
detrarne la spesa fino a 18075,99 euro; se entrassero in vigore le nuove
regole, il contribuente potrebbe detrarne 2286,99 euro in meno.
Non è ancora chiaro quali saranno le spese detraibili a rientrare nel
limite dei 3000 euro. Verosimilmente il Governo si riserverà una
delega. Si tratta di una scelta dagli effetti molto delicati,
poiché le voci che possono costituire detrazione sono assai numerose e
variegate (carichi di famiglia, lavoro dipendente, spese sanitarie,
ausili, spese veterinarie, spese per ristrutturazione, spese funebri,
donazioni …).
Una nota di colore: nel suo
Comunicato stampa il Governo rassicura che queste misure riguardano solo
i redditi superiori ai 15.000 euro. Si tratta di una ovvietà:
quand’anche un contribuente con un reddito inferiore a quella cifra
avesse sostenuto una spesa superiore ai 15.000 euro, non troverebbe
capienza una detrazione di 3000, poiché il suo IRPEF sarebbe senz’altro
inferiore.
Tassazione di pensioni, indennità e prestazioni ai disabili
Per la seconda misura di revisione delle agevolazioni il Governo si rivolge alle persone con disabilità.
Recita il comunicato: “si prevede anche l’assoggettabilità ad IRPEF delle pensioni di guerra e di invalidità.”
Si tratta di un intento che traspariva già nell’Allegato C della
Legge 111/2011, ma espressa con questa modalità anodina non consente di
comprenderne agevolmente né le premesse né gli effetti normative.
Vediamo di capirla meglio.
Il riferimento normativo vigente è il Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, articolo 34 che prevede che
pensioni di guerra, pensioni e indennità per ciechi e “i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale” siano esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La scelta sino ad oggi operata dal Legislatore (DPR 603/1973, art.
34) è stata volta ad esentare dall’imposizione quelle provvidenze che lo
Stato stesso eroga a fini di assistenza (articolo 38, Cost.), quindi
anche pensioni, assegni, indennità agli invalidi civili, ma anche, ad
esempio, i contributi per la vita indipendente.
A ben vedere, una scelta di segno opposto sarebbe stata paradossale e
controproducente: lo Stato si sarebbe trovato nella situazione di
concedere un aiuto, dopo aver apprezzata e valutata la situazione di
bisogno, per poi ridurre l’entità dell’aiuto applicandone una
imposizione.
Con la scelta ventilata nel disegno di Legge di Stabilità tutte le provvidenze assistenziali agli invalidi civili (ciechi e sordi) diventerebbero imponibili ai fini IRPEF,
indipendentemente dal loro importo. Non è escluso che, a cascata, vi
rientrino anche altre provvidenze assistenziali erogate dalle Regioni
(esempio: assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.), vista
l’espressione letterale del vecchio DPR 603/1973 che le escludeva.
Questo comporta i seguenti principali effetti:
-
le provvidenze assistenziali rientrano nel cumulo complessivo dei
redditi del contribuente (il pensionato di anzianità anche titolare di
indennità di accompagnamento si troverà reddito aumentato di 5880 euro
l’anno);
-
il computo di queste provvidenze può comportare il passaggio di una
parte del reddito nella tassazione ad aliquota superiore (si pagano
più imposte);
-
la maggioranza degli invalidi civili, privi di altri redditi, non
potrà più essere considerata fiscalmente a carico di un familiare (oggi
il limite è 2840,51 euro). Se questo da un lato evita che le
provvidenze assistenziali (pensione, indennità, assegno) finiscano nel
reddito del familiare e vengano tassate, dall’altro lato non consente
più di ottenere altri benefici. Primo fra tutti la possibilità di
detrarre alcune spese sostenute nell’interesse del familiare a carico
(esempio: veicolo adattato al trasporto) che al contempo nemmeno il
disabile può detrarre perché verosimilmente incapiente;
Esempio: non risultando più a carico il figlio disabile minore con indennità di accompagnamento, il contribuente non potrà richiedere la detrazione forfettaria per il figlio, tanto meno maggiorata;
-
Molti interrogativi si pongono anche per la concessione degli
assegni al nucleo familiare: potranno ancora essere concessi nel caso
in cui il figlio non risulti a carico? L’interpretazione più credibile è
purtroppo negativa.
Un documento poco noto del Ministero dell’economia (Relazione
sull’erosione fiscale, novembre 2011) quantifica il mancato introito che
deriva dal non considerare reddito le provvidenze assistenziali.
Afferma quel documento che il mancato introito sarebbe di circa 500
milioni (chi scrive ritiene che il calcolo sia errato in difetto), ma si
tratta di un’analisi che valuta solo i numeri senza considerare
l’origine normativa della scelta e gli effetti fortemente distorsivi che
scelte diverse causerebbero.
(leggi qui l'intero articolo)
Non ho parole! Tra poco dovremo pagare anche solo perchè respiriamo! ( Anche se c'è chi fatica a farlo da solo!!!)
RispondiEliminaio veramente sono demoralizzata, ti sbattono in faccia il fatto che nel nostro paese chi ha il potere (se ben siamo stati noi a darglielo)si senta in diritto di schiacciare i più deboli e gli onesti per i propri vizi... perchè di quelli si parla quando si parla di sprechi, non di sopravvivenza ma di vizi... che amarezza.
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