lunedì 15 ottobre 2012

Disegno di Legge di stabilità 2012 i tagli che subiremo noi

 fonte disabili.com
In attesa del testo definitivo, cerchiamo di capire in che modo la Legge di stabilità potrà incidere economicamente sul cittadino con disabilità 
(...)
 DETRAIBILITA' E DEDUCIBILITA'- Tra i provvedimenti contenuti nella bozza, anche la possibilità di rivedere le misure per limitare le agevolazioni fiscali (deduzioni e detrazioni) che riguardando tassazione Irpef e Iva. In particolare, per le spese deducibili si fissa una franchigia di 250 euro. Questo significa che solo se si spende dai 250 euro in su si potranno dedurre quelle spese dal reddito complessivo. (Tra le spese deducibili rientrano anche quelle per assistenza specifica a persone disabili gravi). Sul fronte delle detrazioni (possibilità di sottrarre dall'imposta una parte di spesa sostenuta), si potranno detrarre al massimo 3.000 euro di spese. Queste misure saranno applicate solo nel caso di redditi superiori ai 15.000 euro.

TASSAZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' - Nel comunicato emesso dal Governo, si legge che  "si prevede anche l'assoggettabilità ad IRPEF delle pensioni di guerra e di invalidità". Fino a questo momento, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, articolo 34, le pensioni di guerra, pensioni e indennità per ciechi e "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" erano esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (trattasi quindi di pensioni, assegni, indennità agli invalidi civili e contributi per la vita indipendente).

Se la novità fosse confermata, quindi, andrebbe a interessare tutte le provvidenze assistenziali agli invalidi, che diventerebbero soggette a imponibile Irpef. Se questo si realizzasse, la cosa comporterebbe importanti effetti a catena. In primis il fatto che le provvidenze sarebbero conteggiate nel cumulo complessivo dei redditi del contribuente, con la forte possibilità che questo ne comporti il passaggio a fascia di reddito con aliquote da pagare più alte. Es. il titolare di pensione di invalidità più accompagnamento avrebbe un aumento del reddito di 5.880 euro l'anno.
Al tempo stesso, la maggioranza degli invalidi civili verrebbe a non essere più fiscalmente a carico di un familiare (il limite è di 2840,51 euro). Il che significa che le spese sostenute nell'interesse del disabile a carico (es. auto adattata per il suo trasporto) non potrebbero più essere detratte dal familiare.
(leggi qui l'intero articolo)


fonte Handylex:
Il 9 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del disegno di Legge di Stabilità che ora passa alle Camere per la discussione, gli emendamenti e l’approvazione finale.
Non disponendo ancora del testo ufficiale (che verrà depositato a giorni alla Camera) questa prima analisi si basa sulla versione del disegno di legge sottoposto al Consiglio del Ministri e sulle successive dichiarazioni di provenienza ministeriale.
Le considerazioni che seguono possono essere quindi passibili di revisione nel momento in cui i testi ufficiali saranno finalmente disponibili.
(....)

Revisione delle agevolazioni fiscali

Sempre in ambito fiscale il Governo sembra voler accelerare l’approvazione di misure di contenimento della cosiddetta “erosione fiscale” o “spesa fiscale” (tax expenditures) derivante dalle agevolazioni fiscali.
Cosa sono le agevolazioni fiscali? Sono quell’assieme di benefici che il Legislatore ha concesso al contribuente in occasione della denuncia dei redditi (IRPEF) o in occasione di particolari acquisti (IVA agevolata).
L’intenzione di una profonda revisione delle agevolazioni fiscali è già stata espressa da diversi provvedimenti.
Su questo tema è necessario tornare alle Manovre già approvate a luglio e a settembre 2011 dal precedente Governo Berlusconi (Leggi 111 e 148).
L’articolo 40 (comma 1 ter) della Legge 111/2011, con l’intento di recuperare 24 miliardi fra il 2013 e il 2014, prevedeva il taglio lineare dei «regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale» del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014.
Successivamente la Legge 148 ha anticipato i tempi al 2012 e aumentato la stima del risparmio atteso (40 miliardi in 3 anni).
I «regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale» da sottoporre al taglio lineare sono elencati in un apposito allegato alla Legge 111 (allegato C bis). Fra le agevolazioni a rischio di eliminazione o riduzione si annoverano quelle cui più comunemente ricorrono i contribuenti: le detrazioni per le spese sanitarie, per gli interessi sui mutui, per i carichi di famiglia, ma anche le deduzioni per le spese di assistenza per i non autosufficienti, per gli ausili, per le protesi e molti altri oneri che, comunque, rimangono in carico al contribuente e che riducono il reddito che effettivamente rimane a loro disposizione.
Con la Manovra Salva-Italia del dicembre 2011, il Governo Monti mantiene la cosiddetta “clausola di salvaguardia” e conserva la possibilità di intervenire qualora “ entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali (…).”
Nel disegno di Legge di Stabilità il Governo ritorna su quella “opportunità” riservandosi la possibilità di rivedere i regimi di agevolazione e indica due ambiti. Il primo è quello di porre un limite alle spese detraibili e una franchigia su quelle deducibili.
Per le spese deducibili viene fissata una franchigia di 250 euro. Potranno essere dedotte (cioè sottratte dal reddito complessivo) solo le spese per la parte eccedente il nuovo limite. Fra spese deducibili rientrano quelle di assistenza specifica per le persone con grave disabilità.

Più complessa l’ipotesi sulle detrazioni (cioè la possibilità di sottrarre dall’imposta dovuta una percentuale della spesa sostenuta). In questo caso la cifra detraibile massima complessiva per ciascun contribuente viene fissata a 3000 euro: questo è il massimo di “sconto” di cui può fruire chi presenta la denuncia dei redditi.
Se si assume come riferimento il 19% (percentuale più comune di detrazione) il massimo di spesa detraibile è pari a 15.789 euro annui. Ma se si assume il 36% la spesa di riferimento è molto inferiore.
Un esempio: attualmente chi acquista e adatta un veicolo destinato ad una persona disabile può detrarne la spesa fino a 18075,99 euro; se entrassero in vigore le nuove regole, il contribuente potrebbe detrarne 2286,99 euro in meno.
Non è ancora chiaro quali saranno le spese detraibili a rientrare nel limite dei 3000 euro. Verosimilmente il Governo si riserverà una delega. Si tratta di una scelta dagli effetti molto delicati, poiché le voci che possono costituire detrazione sono assai numerose e variegate (carichi di famiglia, lavoro dipendente, spese sanitarie, ausili, spese veterinarie, spese per ristrutturazione, spese funebri, donazioni …).
Una nota di colore: nel suo Comunicato stampa il Governo rassicura che queste misure riguardano solo i redditi superiori ai 15.000 euro. Si tratta di una ovvietà: quand’anche un contribuente con un reddito inferiore a quella cifra avesse sostenuto una spesa superiore ai 15.000 euro, non troverebbe capienza una detrazione di 3000, poiché il suo IRPEF sarebbe senz’altro inferiore.

Tassazione di pensioni, indennità e prestazioni ai disabili
Per la seconda misura di revisione delle agevolazioni il Governo si rivolge alle persone con disabilità.
Recita il comunicato: “si prevede anche l’assoggettabilità ad IRPEF delle pensioni di guerra e di invalidità.”
Si tratta di un intento che traspariva già nell’Allegato C della Legge 111/2011, ma espressa con questa modalità anodina non consente di comprenderne agevolmente né le premesse né gli effetti normative.
Vediamo di capirla meglio.
Il riferimento normativo vigente è il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, articolo 34 che prevede che pensioni di guerra, pensioni e indennità per ciechi e “i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale” siano esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La scelta sino ad oggi operata dal Legislatore (DPR 603/1973, art. 34) è stata volta ad esentare dall’imposizione quelle provvidenze che lo Stato stesso eroga a fini di assistenza (articolo 38, Cost.), quindi anche pensioni, assegni, indennità agli invalidi civili, ma anche, ad esempio, i contributi per la vita indipendente.
A ben vedere, una scelta di segno opposto sarebbe stata paradossale e controproducente: lo Stato si sarebbe trovato nella situazione di concedere un aiuto, dopo aver apprezzata e valutata la situazione di bisogno, per poi ridurre l’entità dell’aiuto applicandone una imposizione.
Con la scelta ventilata nel disegno di Legge di Stabilità tutte le provvidenze assistenziali agli invalidi civili (ciechi e sordi) diventerebbero imponibili ai fini IRPEF, indipendentemente dal loro importo. Non è escluso che, a cascata, vi rientrino anche altre provvidenze assistenziali erogate dalle Regioni (esempio: assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.), vista l’espressione letterale del vecchio DPR 603/1973 che le escludeva.
Questo comporta i seguenti principali effetti:
  • le provvidenze assistenziali rientrano nel cumulo complessivo dei redditi del contribuente (il pensionato di anzianità anche titolare di indennità di accompagnamento si troverà reddito aumentato di 5880 euro l’anno);
  • il computo di queste provvidenze può comportare il passaggio di una parte del reddito nella tassazione ad aliquota superiore (si pagano più imposte);
  • la maggioranza degli invalidi civili, privi di altri redditi, non potrà più essere considerata fiscalmente a carico di un familiare (oggi il limite è 2840,51 euro). Se questo da un lato evita che le provvidenze assistenziali (pensione, indennità, assegno) finiscano nel reddito del familiare e vengano tassate, dall’altro lato non consente più di ottenere altri benefici. Primo fra tutti la possibilità di detrarre alcune spese sostenute nell’interesse del familiare a carico (esempio: veicolo adattato al trasporto) che al contempo nemmeno il disabile può detrarre perché verosimilmente incapiente;
    Esempio: non risultando più a carico il figlio disabile minore con indennità di accompagnamento, il contribuente non potrà richiedere la detrazione forfettaria per il figlio, tanto meno maggiorata;
  • Molti interrogativi si pongono anche per la concessione degli assegni al nucleo familiare: potranno ancora essere concessi nel caso in cui il figlio non risulti a carico? L’interpretazione più credibile è purtroppo negativa.
Un documento poco noto del Ministero dell’economia (Relazione sull’erosione fiscale, novembre 2011) quantifica il mancato introito che deriva dal non considerare reddito le provvidenze assistenziali. Afferma quel documento che il mancato introito sarebbe di circa 500 milioni (chi scrive ritiene che il calcolo sia errato in difetto), ma si tratta di un’analisi che valuta solo i numeri senza considerare l’origine normativa della scelta e gli effetti fortemente distorsivi che scelte diverse causerebbero.
(leggi qui l'intero articolo)
 

2 commenti:

  1. Non ho parole! Tra poco dovremo pagare anche solo perchè respiriamo! ( Anche se c'è chi fatica a farlo da solo!!!)

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    1. io veramente sono demoralizzata, ti sbattono in faccia il fatto che nel nostro paese chi ha il potere (se ben siamo stati noi a darglielo)si senta in diritto di schiacciare i più deboli e gli onesti per i propri vizi... perchè di quelli si parla quando si parla di sprechi, non di sopravvivenza ma di vizi... che amarezza.

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